Risolvi i tuoi dubbi
1) Cosa devo fare per diventare cacciatore?
Come prima cosa bisogna sostenere un esame di abilitazione venatoria in Provincia. Noi organizziamo corsi gratuiti in tutta la provincia di Brescia per preparare l’aspirante cacciatore.
2) Cosa devo fare per diventare Federcacciatore?
Per diventare un Federcacciatore bisogna pagare la nostra assicurazione che oltre alla copertura assicurativa è anche associazione
3) La tessera assicurativa è anche associazione?
Si, pagando la nostra assicurazione Federcaccia si paga anche la quota per diventare membri dell’associazione
4) La nostra assicurazione opera in tutto il Mondo?
Si, la nostra assicurazione vale per il Mondo intero.
5) Il mio cane è assicurato per danni a terzi anche al di fuori dell’attività venatoria?
Sì, sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi dai cani da caccia di proprietà utilizzati dai soci e/o da terzi nel corso dell’intera annualità assicurativa, sia durante l’esercizio delle attività venatorie che in qualsiasi altra occasione e luogo.
6) Se lascio scadere la licenza di caccia devo rifare l’esame di caccia?
No l’esame di caccia va sostenuto solo la prima volta.
7) Se vado a caccia solo in riserva devo pagare la tassa regionale?
Si, la concessione regionale va pagata sempre quando si caccia in Italia.
8) Se vado a caccia solo in riserva, in Italia, devo avere il tesserino venatorio? Devo segnare la giornata? E i capi abbattuti?
Si per cacciare in riserva occorre avere il tesserino regionale dove bisogna segnare la giornata di caccia e i capi di migratoria abbattuti.
9) Quando vanno pagati i versamenti di concessione governativa e regionale?
I versamenti di concessione governativa e regionale vanno pagati in base a quando è stato rilasciato il porto d’armi (licenza di caccia), tale pagamento non va mai anticipato rispetto alla data posta sotto la fotografia sulla licenza di porto d’armi.
10) Posso partecipare ai campionati Federcaccia con la Tessera Amica?
Nelle gare di tiro a volo da regolamento FIDC la tessera Amica o amatoriale è prevista solo per gli juniores di età inferiore ai 18 anni sprovvisti di porto d’armi e appartenenti al settore giovanile FIDC.
Nelle gare cinofile i regolamenti prevedono, solo nel caso di attività senza sparo, che può partecipare con tessera Amica un socio non in possesso di porto d’armi/licenza di caccia.
In tutti gli altri casi non è possibile partecipare con la tessera Amica, anche se in possesso di altre tessere (FITAV, altre Associazioni venatorie) che da un punto di vista assicurativo coprono le attività con sparo. Essendo campionati Federcaccia la tessera qualificante per partecipare deve essere quella di Federcaccia. Ammettere soci con altre tessere assicurative venatorie non è corretto rispetto ai soci Federcaccia.
11) Sono costretto a mostrare i miei documenti ad una guardia volontaria?
Si, il cacciatore è obbligato a far vedere i propri documenti (licenza di caccia con i versamenti regionale e governativo che ne comprovino il rinnovo, versamento di adesione all’Atc o Ca di caccia, versamento della polizza assicurativa, tesserino venatorio regionale) su richiesta di una guardia volontaria in quanto la stessa riveste la qualifica di pubblico ufficiale ex art.357 c.p. Si ricorda che esibire la licenza non vuol dire consegnarla: l’addetto alla vigilanza può prendere nota di tutti gli elementi che lo compongono, ma poi deve restituirla al titolare.
12) Una guardia volontaria può perquisire il mio capanno o la mia auto?
L’automobile può essere perquisita, in quanto considerata proprietà privata, solamente da ufficiali o, in specifici casi, da agenti di P.G. e non pertanto da guardie volontarie.
Differente è invece il caso del capanno di caccia, in quanto lo stesso non è considerato un immobile vero e proprio, né pertanto proprietà privata del cacciatore. Posto che il termine perquisizione risulta comunque inappropriato e che lo stesso è esclusiva prerogativa di ufficiali ed agenti di P.G., agli agenti volontari è comunque concesso la possibilità di accedervi per procedere ad eventuali controlli, che non possono sconfinare in una vera e propria perquisizione.
13) Quando acquisto un arma quanto tempo ho prima di doverla denunciare all’organo di polizia (Questura, Commissariato o Caserma Carabinieri)?
L’attuale normativa (art.38 T.U.L.P.S., come modificato dal D.Lgs 204/2010 e successivamente dal D.Lgs 121/2013 e D.L.7/2015) ha fissato in 72 ore il termine ultimo per la presentazione della denuncia.
14) Il trasferimento definitivo delle armi da un luogo ad un altro va sempre denunciato immediatamente?
Sì, la legge impone l’obbligo di ripetizione della denuncia nel caso di trasferimento dell’arma da una località all’altra dello Stato. Questo significa che anche se l’arma viene trasferita all’interno dello stesso comune, e magari nella stessa via, (si passa ad esempio dal numero 10 al numero 11 di Via Bianchi) l’obbligo di denunciare il trasferimento rimane.