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Attività Venatoria e Vigilanza

Le guardie volontarie possono controllare la selvaggina?

Cosa possono legittimamente fare gli agenti volontari e come si deve comportare il cacciatore sottoposto a controllo?

Posto che la qualifica di guardia volontaria può essere concessa, al norma del T.U.L.P.S., a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle Regioni e previo superamento di apposito esame, bisogna capire quali sono i compiti e anche i connessi doveri attribuitigli dalla legge.

Per ciò che attiene alle facoltà riconosciute dalla legge, si sono espressi in maniera chiara la S.S. Corte di Cassazione con la sentenza 1507 del 2007 eil Consiglio di Stato con decisione n°298/07.

Alla luce delle predette sentenze possiamo approntare uno schema che individui gli ambiti di operatività degli agenti volontari nei confronti di soggetti rinvenuti con armi o comunque in atteggiamento di caccia.

I POTERI DELLE GUARDIE VOLONTARIE

Controllare la selvaggina

Gli agenti volontari potranno verificare il carniere del cacciatore, chiedendo che sia mostrato loro il contenuto di tasche, borse, zaini, evitando controlli di forza.

Redigere un verbale circa le irregolarità che andrà trasmesso all’autorità da cui dipendono

Si è già avuto modo di sottolineare come gli organi di vigilanza che non esercitino funzioni di polizia giudiziaria riconosciute dalla legge possano redigere apposito verbale nel quale dovranno essere specificate tutte le circostanze di fatto e le eventuali osservazioni del contravventore. Il verbale deve essere sottoscritto con copia consegnata al cacciatore a fini conoscitivi. Se il contravventore non sottoscrive il verbale, benché invitato, l’atto fa ugualmente piena prova per ciò che concerne il suo contenuto, essendo comunque redatto da pubblico ufficiale. Il rifiuto a sottoscriverlo si può giustificare ove il verbale non riporti fedelmente le dichiarazioni dell’interessato, in tal caso è comunque opportuno spiegare i motivi del rifiuto. Nel caso in cui gli agenti riscontrino una violazione perseguibile penalmente devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito, al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria ( art. 331 e 332 del c.p.p). Alle guardie volontarie venatorie non solo è precluso il sequestro dei mezzi di caccia e degli arnesi di caccia nei casi di contravvenzioni dell’articolo 30 della legge 157, ma sono loro precluse anche le attività come la comunicazione di notizia di reato (art. 347 c.p.p.), l’assicurazione delle fonti di prova (art.348 c.p.p.), l’assunzione di sommarie informazioni ( art. 350 e 351).

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