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Cacciapensieri

DECRETO SICUREZZA – ATTENZIONE AI COLTELLI

Dopo la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la pubblicazione in Gazzetta, è ora esecutivo il Decreto-legge in materia di sicurezza pubblica approvato dal Consiglio dei ministri a febbraio 2026. Il Decreto introduce fra le altre norme specifiche su porto, vendita e sanzioni per coltelli e lame, con particolare attenzione ai coltelli pieghevoli “da tasca”.

Prevede il divieto assoluto di vendita e cessione ai minori, l’obbligo di verificare la maggiore età dell’acquirente e le sanzioni amministrative per i genitori dei minori che lo violano.

È vietato avere con sé, anche in campagna o nei boschi, non solo nei centri abitati o al bar, un qualsiasi coltellino richiudibile con una lama superiore a 5 cm e la possibilità di bloccarla. Per questi, a differenza delle lame fino a 8 centimetri a lama fissa o dotate del meccanismo di blocco già descritto, non è possibile opporre il giustificato motivo – formula comunque quantomai vaga e dalla più assoluta libertà di interpretazione – non sembrano prevedersi scusanti.

Il Decreto non introduce in realtà nuove fattispecie ma coordinandosi con la normativa esistente – Legge 110/1975 e il TULPS – irrigidisce e dettaglia regole già presenti, ma le dimensioni e il tipo del coltello diventano più rilevanti e le sanzioni più pesanti, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e per il Prefetto la possibilità di “applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente:

  1. a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
  2. b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.

Dicevamo delle misure della lama:

  • 5 cm: per i coltelli pieghevoli con blocco della lama, con divieto generalizzato di portarli al di fuori della propria abitazione o pertinenze della stessa. NON è previsto alcun giustificato motivo.
  • 8 cm: si prevedono le stesse pene ma si fa esplicito riferimento alla discriminante del “giustificato motivo”.

Cosa significa questo per il cittadino e in particolare per il cittadino cacciatore? Che portare il classico “coltellino” con blocco lama in tasca in città o fuori dal contesto venatorio, magari anche solo per tagliare i sigari o altri normali impieghi quotidiani, è da oggi un altissimo rischio.

Elemento chiave resta la distinzione tra porto e trasporto, e la capacità di dimostrare un giustificato motivo.

– Porto: ovvero avere il coltello addosso, pronto all’uso (in tasca, alla cintura, comunque immediatamente accessibile) in luogo pubblico o aperto al pubblico.

– Trasporto: avere il coltello riposto, non immediatamente utilizzabile (in custodia, in valigia, separato dal contesto d’uso), ad esempio nel bagagliaio dell’auto mentre ci si sposta verso o da un luogo di caccia.

Quindi cosa cambia per il cacciatore?

– Coltelli da caccia a lama fissa: restano strumenti tipicamente legati all’attività venatoria (eviscerazione, scuoiatura, sicurezza del cane, ecc.). In contesto di caccia, con licenza valida e in zona di esercizio, il giustificato motivo è forte.

– Coltelli pieghevoli con blocco lama: sono il vero bersaglio del decreto. Se usati come “coltellino da tasca” in città o fuori dall’ambito venatorio, diventano facilmente contestabili, soprattutto oltre i 5 cm di lama.

È dunque consigliabile portare con sé un coltello solo quando serve:

A caccia: alla cintura o nello zaino, in zona di caccia, in tempi consentiti e con licenza e documenti in regola.

Fuori caccia: riposto e trasportato, non portato addosso.  Inoltre, anche avere un coltello o altro strumento da punta e da taglio “coerente” con l’attività venatoria limita moltissimo la possibilità di eventuali contestazioni: un classico coltello da caccia, non un “tattico” da combattimento, rende più fondato il giustificato motivo.

– In auto: meglio tenere i coltelli in custodia, nel bagagliaio, separati dalle armi e non immediatamente accessibili.

– Al bar o in paese dopo la caccia: evitare di tenere il coltello alla cintura o in tasca; riporlo in auto o in un contenitore chiuso.

– Fuori stagione: se non si va a caccia, non girare con coltelli “importanti” addosso: il giustificato motivo diventa molto più debole.

Per un cacciatore il coltello è uno strumento utile se non indispensabile. Il nuovo decreto sicurezza non vieta la caccia né gli strumenti necessari, ma rende molto più rischioso tutto ciò che esce dal perimetro del “giustificato motivo” chiaro, dimostrabile e proporzionato.

Nelle more di un necessario e dovuto chiarimento da parte delle autorità competenti, si suggerisce di avere con sé e solo durante l’attività venatoria coltelli chiaramente destinati a un impiego venatorio a lama fissa.

Non vogliamo discutere la portata di decreti governativi, che comunque ci auspichiamo possano essere modificati in sede di conversione, ma forse un riferimento alla minore età per queste norme e, per come abituati nel passato, anche un qualche richiamo alla necessità di una educazione famigliare più rispettosa del rapporto con gli altri e delle persone, non avrebbe stonato.

 

* Il Club della beccaccia Valli Bresciane organizza nelle giornate di domenica 8 e 15 marzo il XVIII Trofeo Provincia di Brescia La Regina del Bosco, prove su beccaccia a turno singolo per cani da ferma Inglesi, Continentali Italiani ed Esteri; per iscrizioni al 3397213598.

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