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Le guardie volontarie possono controllare le armi?

Cosa possono legittimamente fare gli agenti volontari e come si deve comportare il cacciatore sottoposto a controllo?

Posto che la qualifica di guardia volontaria può essere concessa, al norma del T.U.L.P.S., a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle Regioni e previo superamento di apposito esame, bisogna capire quali sono i compiti e anche i connessi doveri attribuitigli dalla legge.

Per ciò che attiene alle facoltà riconosciute dalla legge, si sono espressi in maniera chiara la S.S. Corte di Cassazione con la sentenza 1507 del 2007 eil Consiglio di Stato con decisione n°298/07.

Alla luce delle predette sentenze possiamo approntare uno schema che individui gli ambiti di operatività degli agenti volontari nei confronti di soggetti rinvenuti con armi o comunque in atteggiamento di caccia.

I POTERI DELLE GUARDIE VOLONTARIE

Controllare le armi

Sì ribadisce come gli agenti possano prendere visione delle armi utilizzate. Il sequestro in caso di violazione penalmente rilevante è riservato solo agli agenti di polizia giudiziaria, non essendo consentito agli agenti volontari di vigilanza venatoria.

Non è peraltro obbligatorio il possesso sul luogo di caccia della denuncia dell’arma utilizzata.

Il cacciatore non è tenuto a osservare richieste illegittime; ma l’opposizione al sequestro non può mai diventare violenta o minacciosa al punto che nell’ipotesi di atto illegittimo del pubblico ufficiale è meglio subirlo che contrastarlo con violenze o minacce, facendo risultare a verbale la propria contrarietà. Se l’agente omette di trascrivere le osservazioni del cacciatore sul verbale potrebbe commettere il reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.).
D’altro canto se è vero che in caso di atti illegittimi il pubblico ufficiale risponde il reato di abuso (art. 323 c.p.) lo è altrettanto che per esempio il rifiuto non violento della consegna dell’arma all’agente che la richieda legittimamente per sequestrarla può configurare il reato di cui all’art. 650 del c.p. (inosservanza di provvedimenti dell’autorità), come pure in caso di minaccia o violenza il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).

Una guardia volontaria mi può perquisire?

Le guardie volontarie pur rivestendo la qualifica di pubblici ufficiali non vengono dalla legge equiparati ad agenti di polizia giudiziaria, sole quale spettano i poteri di perquisizione personale. Pertanto una guardia volontaria non può procedere autonomamente a perquisire un cacciatore neppure se colto in flagranza di reato.

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