CONDIVIDIAMO IL COMUNICATO DI FEDERCACCIA LOMBARIA
Dalla presente pagina potete scaricare dall’apposito link un prontuario con le regole generali valide in tutte le ZPS e le regole specifiche previste dal Decreto di Valutazione di Incidenza (VINCA) del Calendario Venatorio.
Si ricorda che per i 23 valichi montani in cui si caccerà con le regole delle ZPS anche se formalmente non sono ancora ZPS istituite, ci sono casi in cui gli stessi valichi ricadano in tutto o in parte in ZPS preesistenti: in questi casi si applicano oltre alle regole generali qui sotto riportate, anche le prescrizioni specifiche per quella singola ZPS.
Si ricorda che per alcune ZPS/ZSC ci sono anche disposizioni specifiche contenute nei piani di gestione, che non sono riportate nel documento.
Di seguito si riportano le prescrizioni generali valide in tutti i 23 valichi e si precisa che laddove il territorio sia da piano faunistico ricadente in Oasi di Protezione, Parco Naturale con divieto di caccia o Foresta Demaniale, la caccia rimane comunque vietata.
- nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche è vietata la caccia in data antecedente al 1° ottobre, con l’eccezione della caccia agli ungulati;
- nel mese di gennaio la caccia da appostamento fisso e temporaneo e la caccia vagante sono consentite solo per due giornate fisse settimanali indicate nel calendario venatorio, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- è vietato esercitare dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- Cesena e Sassello chiudono il 20 gennaio 2026;
- Nei valichi ricadenti in tutto o in parte nei territori di Bergamo e Brescia (come in tutte le ZPS di questi territori) non è possibile utilizzare la quarta giornata per il Tordo sassello;
- in caso di terreno coperto di neve è vietato sgomberare la neve in un raggio di 50 metri dal capanno;
- in tutti i siti della Rete Natura 2000 è previsto il divieto di detenzione e utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati (ad eccezione della caccia al cinghiale effettuata nei termini della specifica disciplina), laddove consentita dalla normativa vigente;