Federcaccia Brescia
Menu
  • Homepage
  • FIDC
    • La nostra storia
    • Organizzazione e Statuto
    • Organi Direttivi
    • Cosa Facciamo
    • Le Associazioni Settoriali
    • Cacciapensieri
    • Il Bigino Del Cacciatore di Selezione
  • DIVENTA SOCIO
  • Attività
    • Attività di assistenza legale
    • Attività di formazione
    • Attività con le scuole
    • Attività agonistiche
    • Attività di ricerca
    • Altre attività
  • Calendario
    • Corsi
    • Iniziative ed Eventi
    • Gare e Classifiche
  • Sezioni Comunali
  • Normativa
    • Legislazione
    • Regolamenti
    • Delibere e Decreti
    • Calendari Venatori
    • Quesiti Legali
  • Moduli
  • News
  • Contatti
Cacciapensieri

DECRETO SICUREZZA E COLTELLI

 

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la conversione in legge del Decreto Sicurezza, precedentemente modificato e approvato dal Senato. Il decreto mira a contrastare il porto ingiustificato degli strumenti da taglio in contesti urbani e l’utilizzo improprio degli stessi.

LE DEFINIZIONI:

POSSESSO = detenere uno strumento da taglio in un luogo privato (abitazione, pertinenza, negozio o magazzino) non richiede alcuna giustificazione specifica.

TRASPORTO = spostare uno strumento da taglio, adeguatamente custodito, da un luogo a un altro, in modo non immediatamente disponibile o pronto all’uso e in condizione di accesso non immediato (es. nello zaino, in valigia, in una cassetta attrezzi, in contenitori non immediatamente accessibili o nel baule dell’auto). Il trasporto è consentito per giustificato motivo, per coerenza del contesto o per una motivazione valida. Esempi pratici: L’operatore professionista che trasporta gli strumenti da taglio all’interno della propria attrezzatura da lavoro. Il cliente che rientra dopo l’acquistato di un coltello o lo porta ad affilare. L’escursionista che trasporta un coltello nello zaino o nel portabagagli del proprio veicolo. Attenzione: lasciare uno strumento da taglio stabilmente nel cruscotto “per ogni evenienza” può configurare il reato di porto abusivo comportando conseguenze amministrative e penali.

PORTO = avere uno strumento da taglio con sé, pronto all’uso, fuori dalla propria abitazione, in mano, in tasca, alla cintura, nell’abitacolo o nel cruscotto dell’auto, nello zaino, a portata di mano o immediatamente utilizzabile. Il porto è consentito esclusivamente per giustificato motivo, valido, attuale, concreto e coerente con il contesto. Esempi pratici: L’operatore professionale che porta in tasca lo strumento da taglio per svolgere il proprio lavoro. Il cacciatore o il pescatore che ha con sé lo strumento da taglio per tali attività o attività sportiva coerente con lo strumento. L’escursionista che ha con sé lo strumento da taglio per l’attività outdoor esercitata o per altra attività sportiva coerente con lo strumento. Attenzione: anche un coltello di piccole dimensioni, un multiuso o uno strumento da taglio di dimensioni contenute può essere valutato come oggetto atto ad offendere se portato senza giustificato motivo, in un contesto non coerente o con modalità non compatibili con un uso lecito. Anche quando esiste un motivo legittimo, è sempre consigliabile trasportare il coltello chiuso non immediatamente disponibile.

NORMATIVA

È consentito il possesso di coltelli chiudibili a un taglio e punta acuta con lama pari o superiore a 5 cm, muniti di blocco della lama oppure apribili con una sola mano. Sono consentiti il possesso, il trasporto e il porto con giustificato motivo concreto e coerente.

È consentito il possesso di coltelli a lama fissa a un taglio e punta acuta con lama pari o superiore a 8 cm, inclusi coltelli da cucina, trincianti, coltelli tecnici e strumenti da lavoro. Sono consentiti il trasporto e il porto con giustificato motivo concreto e coerente. Esempio: lavoro, outdoor, escursione, sport o altra esigenza lecita e documentabile.

È consentito il possesso di coltelli con lame a due tagli e punta acuta, coltelli a scatto, a farfalla, camuffati o occultati ed è consentito il trasporto con giustificato motivo concreto e coerente. È assolutamente vietato il porto e non è previsto il giustificato motivo. Esempio: trasporto dello strumento da taglio dal punto di acquisto alla propria abitazione, adeguatamente custodito. Il loro porto fuori dall’abitazione non è consentito.

Se una lama è inferiore a 5 cm o a 8 cm se fissa, non significa automaticamente che possa essere portata liberamente fuori casa: deve esserci il giustificato motivo.

Nel testo convertito in legge, i coltelli pieghevoli a un taglio e punta acuta con lama pari o superiore a 5 cm, muniti di blocco lama oppure apribili con una sola mano, vengono ricondotti all’art. 4 della Legge 110/1975. Ciò significa che il porto fuori dall’abitazione è penalmente rilevante quando avviene senza giustificato motivo. Non si tratta quindi di una libertà generalizzata di porto, ma della necessità di avere un motivo concreto, attuale e coerente con il contesto. Anche quando esiste un motivo legittimo, è sempre consigliabile trasportare il coltello chiuso, non immediatamente disponibile all’uso e coerente con l’attività svolta.

La vendita o la cessione, a qualsiasi titolo, degli strumenti compresi nell’art. 4 comma 8 e nell’art. 4-bis comma 1, ai minori di 18 anni è assolutamente VIETATA. All’atto dell’acquisto, l’esercente ha l’obbligo di chiedere l’esibizione di un documento d’identità valido, salvo i casi in cui la maggiore età sia manifesta.

***

Notizie dell’ultima ora: il TAR Lombardia ha respinto il primo dei due ricorsi presentati dalla LAC nel 2025 contro le delibere regionali sulla caccia nei cosiddetti valichi montani.
Il Tribunale ha riconosciuto la validità dell’operato della Regione Lombardia, che ha agito in linea con la nuova normativa nazionale introdotta lo scorso anno.

Il tentativo di bloccare la caccia richiamandosi a vecchi vincoli normativi è stato, per questa fase, dichiarato superato dalla nuova legge.

Ne rimane ancora un ricorso pendente. Saremo più esaustivi commentando la sentenza nel notiziario prossimo.

*L’UTR Brescia ha disposto, e ne siamo grati, l’apertura dell’ufficio di Breno, per accogliere l’esigenza dei cacciatori della Valle Camonica. Nello specifico, l’apertura verrà garantita giovedì 7; giovedì 14; giovedì 21; giovedì 28 maggio con i seguenti orari: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

* Fidc ed Ekoclub Rudiano organizzano gara su quaglie senza sparo sabato 9 dalle ore 14 e domenica 10 dalle ore 7.30 presso la ZAC La Suite loc.Ccascina Guarda;

* Fidc Brescia organizza 58^ Trofeo Provinciale Sant’Uberto individuale e a squadre, domenica 10 maggio presso la ZAC località Barco a Gussago; iscrizioni entro le ore 12.00 dell’8 maggio, regolamento e scheda iscrizione sul sito www.federcacciabrescia.it;

Share Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 LinkedIn 0

Prossimi eventi

  1. CAMPIONATO PROVINCIALE TROFEO S.UBERTO INDIVIDUALE e A SQUADRE2026

    Aprile 24 | 8:00 -Maggio 10 | 13:00

Vedi Tutti gli Eventi »

Federcaccia Brescia

Via della Volta 37, 25124 Brescia
(all’interno Cascina Dossa)
C.F. 80017130172

Contatti

Email: fidc.brescia@fidc.it
Telefono: 030 2411472
Fax: 030 2411466

Orari Uffici

Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì
orario continuato 9:15-15:30 Mercoledì chiuso

 

FIDC Nazionale

Privacy | Note Legali | Cookies | Credits

Close Window

Loading, Please Wait!

This may take a second or two. Loading, Please Wait!