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Attività Venatoria e Vigilanza

LA QUALIFICA DI AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

La legge 157/92 all’art. 27 comma 1 lett. a) , stabilisce che la qualifica di polizia giudiziaria spetti agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalla Regione, comunemente detti guardiacaccia provinciali, e inoltre agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie forestali e campestri, a quelle addette ai parchi nazionali e regionali. Il legislatore quindi attribuito funzioni di polizia giudiziaria soltanto ad alcuni addetti alla vigilanza, negandole ad altri. La differenza non è di poco conto, ed è fondamentale perché sono diversi anche i poteri che gli addetti alla vigilanza venatoria esercitano a seconda che siano o non siano agenti di Polizia Giudiziaria. Innanzitutto gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono soggetti alla direzione del pubblico ministero, a seguirne gli ordini e incombe loro l’obbligo del rapporto di ogni reato del quale vengano a conoscenza. Non così per gli altri addetti, che non vantando la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria, non sono inquadrati nell’ambito dell’organizzazione della giustizia e quali pubblici ufficiali hanno l’obbligo di riferire dei reati di cui vengano a conoscenza “nell’esercizio e a causa del loro servizio”.  Tutti gli addetti alla vigilanza possono chiedere a qualsiasi persona trovata in atteggiamento di caccia la esibizione dei documenti e del carniere, soltanto gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia con esclusione dei richiami vivi autorizzati e del cane ( l. 157, art 28, comma 2).

LE GUARDIE VOLONTARIE VENATORIE SONO AGENTI DI POLIZIA?
Il disposto dell’art. 27 della l. 157/92 operando una netta distinzione tra le previsioni della lettera a) e b) del 1° comma in ordine al riconoscimento della qualifica di agente di Polizia Giudiziaria, porta a ritenere che i corpi previsti dalla lettera b) (guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale), non possa essere riconosciuta la predetta qualifica. Tale interpretazione trova conferma nel 5° comma dell’art. 28 della l. 157, che disciplina i compiti degli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di Polizia Giudiziaria, specificando che “gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di Polizia Giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente”. Non può essere taciuto qui che sull’argomento esistono dottrine diverse e non poche Procure della Repubblica, infatti, ritengono che le guardie volontarie venatorie siano agenti di Polizia Giudiziaria a seguito di pronunciamenti diametralmente opposti anche da parte della stessa Suprema Corte. La situazione sicuramente di confusione stia tra gli operatori che tra gli utenti (nel caso i cacciatori) e può generare situazioni di particolare difficoltà e incertezza.
Si deve anche tenere presente che l’ applicazione della legge penale e di esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria e non rientra tra le competenze di Autorità amministrativa. Assistiamo pertanto impotenti alle interpretazioni giurisprudenziali che imprudentemente estendono a dismisura i poteri delle guardie volontarie qualificando le come veri e propri agenti di Polizia Giudiziaria.
Alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione animale, quindi, NON spetta la qualifica di organi di polizia giudiziaria per il solo fatto che alle stesse è affidata la vigilanza sull’applicazione della l. 157/92. Non si trova, Infatti, nessun riferimento normativo che possa consentirci di qualificare come agente di Polizia Giudiziaria le guardie volontarie: infatti non è possibile trovare nessuna legge speciale che statuisca in questo senso, nè ci si può riferire alla citata 157 /92 la quale peraltro, riconosce la qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica sicurezza ai soli soggetti di cui all’art. 27 lett a).
COSA COMPORTA LA MANCATA QUALIFICA DELLE GUARDIE VOLONTARIE COME AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA?
Mentre Infatti, nell’ambito dei poteri dei compiti degli addetti alla vigilanza venatoria è previsto per tutti i soggetti indicati nell’art. 27 (anche alle guardie volontarie) del potere di chiedere – nei confronti di qualsiasi persona trovata in possesso di armi, arnesi atti alla caccia – l’esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino venatorio rilasciato dalle Regioni, del contrassegno della polizza assicuratrice nonché della fauna abbattuta o catturata, solo nei confronti dei soli ufficiali e agenti che esercitano funzioni di Polizia Giudiziaria è previsto il potere di procedere – nei casi di cui all’art. 30 (casi di contravvenzione con arresto e ammenda o con arresto o ammenda o solo con ammenda) – al sequestro delle armi, fauna e mezzi di caccia (art. 28 comma 2, con esclusione del cane da caccia di richiami vivi autorizzati. A tal proposito è utile citare quanto recita la sentenza della Cassazione Penale sez. I del 23 settembre del 2011 n° 34688: ” Se dunque deve ammettersi che le stesse guardie venatorie possono, in vista è in collegamento con le funzioni esercitate, richiedere altresì ai soggetti sorpresi in atteggiamento venatorio di declinare le proprie generalità, trattandosi di potere che, pur non essendo espressamente previsto, e implicitamente presupposto che quelli di accertamento e di verbalizzazione delle violazioni per cui esercitano vigilanza, nessun potere autoritativo può essere di contro riconosciuto loro ove si imbattono in soggetti il cui comportamento non sia riconducibile concretamente alle nozioni “esercizio” o “attitudine di caccia”. Concludendo devono affermarsi i princìpi che la nozione di attitudine di caccia è tassativa e che soltanto quando la guardia venatoria, agendo nell’esercizio dei compiti di vigilanza che le sono propri, richiede le generalità a soggetto sorpreso in atteggiamento venatorio, è illegittimo, e integra gli estremi contravvenzionali di cui all’art. 651 c.p., il rifiuto di questo di declinare le proprie generalità (sez. 5 n° 4898 del 1997 )”.
Agli organi che non esercitano funzioni di Polizia Giudiziaria, i quali accertino una violazione sulle disposizioni in materia venatoria è prevista la sola facoltà di limitarsi a redigere verbale, nel quale devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e trasmetterli all’ente da cui dipendono ed all’autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti (art. 28 comma 5 I. 157/92). La differenza non è di poco conto soprattutto se consideriamo come funzioni tipiche degli organi di Polizia Giudiziaria quella di accertare reati e compiere atti di indagine formalmente validi (perquisizioni, sequestri, assunzione di informazioni, raccolta prove).
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